Danno da perdita di chance
Importante pronuncia del Tribunale di Firenze che riconosce, ad un cliente dello Studio, il danno da perdita di chance, valutabile anche presuntivamente; comunque da liquidarsi autonomamente rispetto al danno alla persona liquidabile con "l'appesantimento" del punto tabellare. Sentenza n. 1583/2018 pubbl. il 29/05/2018 RG n. 16878/2015 - - TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE "
Responsabilità civile – Danni Turismo
Giudice di pace Milano Sez. IV, 02/10/2017 RESPONSABILITA' CIVILE Danni - TURISMO Il "danno da vacanza rovinata", si sostanzia nel pregiudizio non solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere o godere appieno, dei benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei disagi e disservizi subiti. Trattasi di un danno avente natura contrattuale e fondato sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente al contratto di viaggio o al "pacchetto turistico" stipulato con il consumatore. Esso è composto da due voci: il pregiudizio economico
Amministratore di Sostegno
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso. Il ricorso può essere proposto: dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o
Tribunale Ferrara, 08/11/2016 APPALTO PRIVATO
Trib. Ferrara, 08/11/2016 APPALTO PRIVATO Difformità e vizi dell'opera Nel contratto di appalto il direttore dei lavori è responsabile dell'accettazione dei materiali, dell'esecuzione dei lavori previsti in contratto e della conformità delle opere al progetto, ma non di qualsiasi mancato risultato, essendo fonte di responsabilità per il direttore dei lavori solo quel mancato risultato che sia correlato ad una condotta commissiva od omissiva del professionista che non superi una positiva valutazione alla stregua della "diligentia quam" in concreto.