GESTIONE DI IMPIANTO SCIISTICO
Cass. pen. Sez. IV, 30/09/2015, n. 44796 (rv. 265029)REATO IN GENERE -RESPONSABILITA' CIVILECosa in custodia, (danni da) REATO - Elemento soggettivo - Colpa - In genere - Colpa omissiva - Gestione di impianto sciistico - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli sciatori - Fonte - Fattispecie In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assumono il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico origina dal contratto concluso con lo sciatore, che utilizza l'impianto e le piste dallo stesso servite, e non dalla presunta intrinseca pericolosità dell'attività svolta, atteso che pericolosa è in realtà la pratica sportiva dello sci (Fattispecie relativa alla responsabilità per colpa in ordine alle lesioni riportate da uno
Diritto Sportivo
L' avvocato Boschi Nicola si Occupa di diritto sportivo e di responsabilità derivante dalla gestione degli impianti sportivi. E' consulente legale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana .