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Tribunale Milano, Sez. XIII, 28/06/2021, n. 465 In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto a ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto. Tale principio va applicato anche in ipotesi in cui

RESPONSABILITA' CIVILE - Cose in custodia - - Responsabilità del condominio -  piscina pertinenziale - sinistro mortale Nell'ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l'omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediatamente individuale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2018) Avvocato Nicola BoschiViale dei Mille, 73 - 50131 Firenzetel./fax 055581958 cell. 3386578044p.e.c. nicola.boschi@firenze.pecavvocati.ithttps://avvocatoboschifirenze.it/