
TUTELA E CURATELA Amministrazione di sostegno
Tribunale Roma Sez. IX, 23/09/2019
In assenza di DAT (“disposizioni anticipate di trattamento”, espresse ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219), l’amministratore di sostegno, ricostruita la volontà della persona amministrata, anche in via presuntiva e sulla base delle dichiarazioni già rese in passato da tale soggetto, risulta pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte, senza bisogno dell’intervento del giudice tutelare. La volontà della persona divenuta incapace di esprimersi viene quindi ricostruita, in quanto espressa in precedenza, anche in assenza delle forme del testamento biologico.
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