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Comunione e Condominio

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 01/08/2022, n. 23823

Amministrazione del Condominio – Parti Comuni dell’edificio – Condominio di edifici
 
L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini. Dunque quando oggetto della lite sia l’abuso della cosa comune da parte di uno dei condomini, deve riconoscersi all’amministratore il potere di agire in giudizio, al fine di costringere il condomino inadempiente alla osservanza dei limiti fissati dall’articolo 1102 del c.c. In tale ipotesi, l’interesse, di cui l’amministratore domanda la tutela è un interesse comune, in quanto riguarda la disciplina dell’uso di un bene comune, il cui godimento limitato da parte di ciascun partecipante assicura il miglior godimento di tutti. La denuncia dell’abuso della cosa comune da parte di un condomino rientra, pertanto, tra gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio che spetta di compiere all’amministratore, ai sensi dell’articolo 1130, n. 4, del c.c., senza alcuna necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini.


Avvocato Nicola Boschi

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