
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/05/2021, n. 135
RESPONSABILITA’ CIVILE – Cose in custodia – – Responsabilità del condominio – piscina pertinenziale – sinistro mortale
Nell’ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l’omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediatamente individuale. (Rigetta, CORTE D’APPELLO BRESCIA, 07/06/2018)
Avvocato Nicola BoschiViale dei Mille, 73 – 50131 Firenzetel./fax 055581958 cell. 3386578044p.e.c. nicola.boschi@firenze.pecavvocati.it
https://avvocatoboschifirenze.it/