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Vacanza - Vacanza rovinata - danno - risarcimento del danno RESPONSABILITA' CIVILE  - Danni - TURISMO In tema di risarcimento dei danni, il danno da vacanza rovinata va inteso come danno extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo, così come previsto anche dall'art. 47 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 Avvocato Nicola Boschi Viale dei Mille, 73 - 50131 Firenze tel./fax 055581958 cell. 3386578044 p.e.c. nicola.boschi@firenze.pecavvocati.it https://avvocatoboschifirenze.it/

Corte d'Appello Firenze, 24/02/2020 Anche se normalmente la quantificazione del danno da vacanza rovinata deriva dal fatto che le aspettative del turista vengono disattese a causa della qualità dell'alloggio, dei trasporti e dei servizi rispetto allo standard promesso, quando le circostanze lo giustifichino, il giudice può andare oltre la valutazione di una semplice proporzione tra le aspettative del turista ed il danno lamentato, per valorizzare, facendo del danno da vacanza rovinata una species del danno non patrimoniale, un'esperienza traumatica subita dai passeggeri in occasione di un grave sinistro.   Avvocato Nicola BoschiViale dei Mille, 73 - 50131 Firenzetel./fax 055581958 cell. 3386578044p.e.c. nicola.boschi@firenze.pecavvocati.ithttps://avvocatoboschifirenze.it/

La provenienza da donazione dell'immobile oggetto della proposta di acquisto costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, rientrante nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve riferire ex art. 1759 c.c. Avvocato Nicola Boschi Viale dei Mille, 73 50131 Firenze tel./fax 055581958 cell. 3386578044 p.e.c. nicola.boschi@firenze.pecavvocati.ithttps://avvocatoboschifirenze.it/

  L' esecutore testamentario è legittimato alle sole azioni relative all'esercizio del suo ufficio, finalizzato alla cura dell'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto (artt. 703 e 704 c.c.), sicché egli non è legittimato ad impugnare i negozi con i quali il defunto abbia disposto in vita dei propri beni.   Avvocato Nicola Boschi - Viale dei Mille, 73 - 50131 Firenze tel./fax 055581958 cell. 3386578044 p.e.c. nicola.boschi@firenze.pecavvocati.ithttps://avvocatoboschifirenze.it/

L'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce - analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione - (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che lo scoppio di una epidemia nel luogo prescelto dal turista per il proprio viaggio "tutto compreso" fa venir meno l'interesse pratico che la relativa complessa prestazione era, nella sua unitaria considerazione, funzionalmente volta a soddisfare).  

Tribunale Roma Sez. V Sent., 22/01/2019 Condominio di edifici (diritti e vincoli) Parti - comuni dell'edificio (uso e godimento) In tema di condominio degli edifici, il pari uso della cosa comune non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendosi ritenere conferita dalla legge a ciascun partecipante la più intensa utilizzazione a condizione che sia compatibile con i diritti degli altri. Se si prevede che gli altri condomini non faranno un uso identico della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima perché gli interessi altrui costituiscono l'unico limite al godimento cui hanno diritto i compartecipanti.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 20/09/2011, n. 18798 (rv. 253918) LESIONI PERSONALI SPORT Gestore di impianto sportivo - Adozione delle cautele per preservare l'incolumità fisica degli utenti - Posizione di garanzia - Responsabilità - Fattispecie In tema di lesioni colpose, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. (Fattispecie nella quale la causa delle lesioni patite da un calciatore é stata individuata nella collocazione di una rete di recinzione a distanza troppo ravvicinata dal fondo campo, nella mancata adozione di accorgimenti

 Cass. pen. Sez. IV, 20/09/2011, n. 18798  Elemento soggettivo  - Colpa  - In genere  - Gestore di impianto sportivo - Adozione delle cautele per preservare l'incolumità fisica degli utenti  - Posizione di garanzia - Responsabilità  - Fattispecie In tema di lesioni colpose, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. (Fattispecie nella quale la causa delle lesioni patite da un calciatore é stata individuata nella collocazione di una rete di recinzione a distanza troppo ravvicinata

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 12/09/2018, n. 22157 COMUNIONE E CONDOMINIO Ascensore A differenza dell'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c. Art. 1124 Codice civile  Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun

Cass. civ. Sez. I, 27/09/2017, n. 22602 TUTELA E CURATELA  Amministrazione di sostegno  In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in forma spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio di un'adeguata tutela, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello dell'autodeterminazione, e della dignità personale dell'interessato.