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Corte d'Appello Roma, 07/01/2021, n. 42 Amministrazione del Condominio - Parti Comuni dell'edificio - Condominio di edifici   Le spese di manutenzione del terrazzo a livello trasformato in veranda devono ripartirsi secondo il criterio di cui all'art. 1125. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Appello di Roma con la sentenza nr 42 del 7.1.2021, sottolineando come la trasformazione di tutto o parte di un lastrico solare in veranda, muta la destinazione del bene, con la conseguenza che nei rapporti tra i proprietari l'uno all'altro sottostanti, il terrazzo deve essere assimilato ai solai, con applicazione del criterio di riparto delle

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 01/08/2022, n. 23823 Amministrazione del Condominio - Parti Comuni dell'edificio - Condominio di edifici   L'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini. Dunque quando oggetto della lite sia l'abuso della cosa comune da parte di uno dei condomini, deve riconoscersi all'amministratore il potere di agire in giudizio, al fine di costringere il condomino inadempiente alla osservanza dei limiti fissati dall'articolo 1102 del c.c. In tale ipotesi, l'interesse, di cui l'amministratore

RESPONSABILITA' CIVILE - Cose in custodia - - Responsabilità del condominio -  piscina pertinenziale - sinistro mortale Nell'ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l'omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediatamente individuale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2018) Avvocato Nicola BoschiViale dei Mille, 73 - 50131 Firenzetel./fax 055581958 cell. 3386578044p.e.c. nicola.boschi@firenze.pecavvocati.ithttps://avvocatoboschifirenze.it/

Tribunale Roma Sez. V, 13/03/2018 Condominio (Omissis) c. N.A. COMUNIONE E CONDOMINIO Regolamento di condominio Ove il regolamento di condominio vieti di adibire i singoli appartamenti ad esercizio di affittacamere, va accolta la domanda di cessazione di tale attività – o di quella di bed&breakfast, ricompresa e assimilata, quanto ai divieti condominiali, all'attività di affittacamere – svolta dal condominio nei confronti del proprietario, indipendentemente dal fatto che l'attività denunziata sia di fatto esercitata da un terzo. Il condomino, siccome principale destinatario delle norme regolamentari, si pone nei confronti della collettività condominiale non solo come responsabile delle dirette violazioni di quelle norme da parte sua, ma anche come responsabile

Tribunale Roma Sez. V Sent., 22/01/2019 Condominio di edifici (diritti e vincoli) Parti - comuni dell'edificio (uso e godimento) In tema di condominio degli edifici, il pari uso della cosa comune non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendosi ritenere conferita dalla legge a ciascun partecipante la più intensa utilizzazione a condizione che sia compatibile con i diritti degli altri. Se si prevede che gli altri condomini non faranno un uso identico della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima perché gli interessi altrui costituiscono l'unico limite al godimento cui hanno diritto i compartecipanti.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 12/09/2018, n. 22157 COMUNIONE E CONDOMINIO Ascensore A differenza dell'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c. Art. 1124 Codice civile  Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 25/06/2018, n. 16677 COMUNIONE E CONDOMINIO Amministrazione del condominio (obblighi e poteri dell'amministratore) L'amministratore del condominio non ha l'obbligo di depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà.