
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 22/10/2020, n. 10750
CITTADINANZA STRANIERI
La residenza nel territorio dello Stato per il periodo minimo indicato, prevista dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992, è solo un presupposto per proporre la domanda di acquisto della cittadinanza italiana a cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.
Avvocato Nicola Boschi
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