
Comunione e Condominio
Corte d’Appello Roma, 07/01/2021, n. 42
Le spese di manutenzione del terrazzo a livello trasformato in veranda devono ripartirsi secondo il criterio di cui all’art. 1125. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Appello di Roma con la sentenza nr 42 del 7.1.2021, sottolineando come la trasformazione di tutto o parte di un lastrico solare in veranda, muta la destinazione del bene, con la conseguenza che nei rapporti tra i proprietari l’uno all’altro sottostanti, il terrazzo deve essere assimilato ai solai, con applicazione del criterio di riparto delle spese di manutenzione di cui all’art. 1125 c.c.. Rimane invece applicabile il criterio di ripartizione dettato dall’art. 1126 c.c., per la parte di lastrico “libera” rispetto alla edificata veranda.
Corretta dunque la preliminare lettura del Tribunale di Roma volta a distinguere la parte di lastrico solare lasciata libera da quella coperta con la veranda, e l’applicazione di criteri di riparto differenti
Avvocato Nicola Boschi
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