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Trib. Di Firenze, Sez. fall., 21/01/2019, n. 18

La criptovaluta deve qualificarsi come “bene”, e come tale può essere oggetto di acquisto, scambio e deposito, ed è caratterizzata dall’essere bene fungibile, trattandosi di rappresentazioni digitali espresse in unità patrimoniali di un medesimo valore (art. 810 c.c.); ragion per cui, nell’ipotesi di deposito irregolare di beni fungibili, nella specie criptovalute, anche quando non siano stati individuati al momento della consegna, questi entrano nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e quantità, salvo che sia stata apposta un’apposita clausola derogatoria.

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