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Danno da perdita di chance

Importante pronuncia del Tribunale di Firenze che riconosce, ad un cliente dello Studio, il danno da perdita di chance, valutabile anche presuntivamente; comunque da liquidarsi autonomamente rispetto al danno alla persona liquidabile con “l’appesantimento” del punto tabellare.

Sentenza n. 1583/2018 pubbl. il 29/05/2018
RG n. 16878/2015 – –
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE

“….Quanto al danno patrimoniale il ctu ha accertato che vi è stata incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica in quanto l’attore non potrà, come faceva prima del sinistro, lavorare a tempo pieno alle sue mansioni di operaio specializzato. Ciò presuntivamente è fonte di perdita di chance patrimoniali, rendendolo meno concorrenziale nel mondo del lavoro. Dunque seppur attualmente non esista una riduzione di reddito avendo conservato il posto di lavoro ma con mansioni diverse in certe ore della giornata lavorativa, nelle quali viene collocato in ufficio a mettere in ordine le pratiche, sussiste il danno da perdita di chance, accertabile anche mediante il ricorso a presunzioni partendo comunque dalla ctu….D’altra parte non si ritiene che il danno accertato dal ctu rientri nella cenestesi lavorativa, e quindi nel danno alla persona liquidabile con l’appesantimento del punto tabellare, avuto riguardo alla parziale destinazione ad altre mansioni del danneggiato, come danno già attuale accertato, presuntivamente suscettibile di incidere presuntivamente anche sulle chance future di reddito e sul perfezionamento professionale; si veda a tal proposito conforme cass. Ordinanza n. 20312 del 09/10/2015 che consente di qualificare la domanda in termini di cenestesi lavorativa soltanto allorquando il danno accertato non solamente non si sia tradotto in termini di attuale perdita patrimoniale, ma anche quando non incida nemmeno sulle “chance” di produrre reddito in futuro)…”