
Eredità – rinuncia – erede – chiamato
Corte d’Appello Bari, Sez. I, 24/08/2022, n. 1255
Esercitando validamente la rinuncia all’eredità, il chiamato non deve più essere considerato erede, neppure per il periodo corso tra l’apertura della successione e la rinuncia. L’atto abdicativo ha infatti effetto
retroattivo (ex art. 521 c.c.), sicché egli deve ritenersi come mai chiamato alla successione.
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