
Locazioni – canoni – riduzione – Covid
Tribunale Milano, Sez. XIII, 28/06/2021, n. 465
In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l’immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell’intero canone, se non può validamente opporre l’eccezione di inadempimento, ha comunque diritto a ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell’utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto. Tale principio va applicato anche in ipotesi in cui il conduttore di un esercizio commerciale non possa godere in pieno dell’immobile, in conseguenza dell’obbligo di sospensione dell’attività commerciale disposta autoritativamente quale misura di contrasto all’emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia di Covid-19.
Avvocato Nicola Boschi
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