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Cass. civ. Sez. I, 27/09/2017, n. 22602 TUTELA E CURATELA  Amministrazione di sostegno  In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in forma spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio di un'adeguata tutela, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello dell'autodeterminazione, e della dignità personale dell'interessato.

Non è mai agevole comprendere quanto e come l'amministratore di sostegno possa e debba aiutare il beneficiario. Si pubblica l'estratto  di un recente decreto di nomina del Tribunale di Firenze, indicativo dei poteri demandati all'ADS; dei doveri che lo stesso ha nei confronti del beneficiario della misura; delle principiali attività che devono essere svolte durante il periodo di amministrazione. Preme precisare che non tutti di decreti sono identici tra loro, dovendo il Giudice Tutelare  commisurarli alle diverse necessità dell'amministrato. DECRETO DI NOMINA TRIBUNALE DI FIRENZE Avvocato Boschi Firenze  

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso. Il ricorso può essere proposto: dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o