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Vacanza - Vacanza rovinata - danno - risarcimento del danno RESPONSABILITA' CIVILE  - Danni - TURISMO In tema di risarcimento dei danni, il danno da vacanza rovinata va inteso come danno extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo, così come previsto anche dall'art. 47 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 Avvocato Nicola Boschi Viale dei Mille, 73 - 50131 Firenze tel./fax 055581958 cell. 3386578044 p.e.c. nicola.boschi@firenze.pecavvocati.it https://avvocatoboschifirenze.it/

Cass. civ. Sez. III, 04/03/2010, n. 5189 Alpitour S.p.A. c. / xxx RESPONSABILITA' CIVILE Danni TURISMO  Il tour operator è responsabile dei danni subiti dagli acquirenti di un pacchetto turistico tutto compreso allorché costoro non abbiano potuto fruire di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, così come diffusamente evidenziato nel depliant illustrativo, il quale costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale.

Giudice di pace Milano Sez. IV, 02/10/2017 RESPONSABILITA' CIVILE  Danni - TURISMO Il "danno da vacanza rovinata", si sostanzia nel pregiudizio non solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere o godere appieno, dei benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei disagi e disservizi subiti. Trattasi di un danno avente natura contrattuale e fondato sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente al contratto di viaggio o al "pacchetto turistico" stipulato con il consumatore. Esso è composto da due voci: il pregiudizio economico