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Responsabilità professionale - errore medico Una volta emerso e provato, sul piano presuntivo, il nesso causale tra l'intervento sanitario e l'evento dannoso, non spetta al paziente, che ha debitamente allegato l'errore del medico (asseritamente consistente, nella fattispecie, nell'indebita effettuazione di tre consecutivi prelievi di liquido amniotico, in contrasto con le indicazioni provenienti dalla letteratura medica) dimostrare tale circostanza, concretante l'inesatto adempimento della obbligazione professionale, ma spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., di avere eseguito la prestazione in modo corretto, attenendosi, anche in relazione al numero dei prelievi

Cass. civ. Sez. II, 26/08/2019, n. 21712   MEDIAZIONE Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.   Avvocato Nicola Boschi Viale dei Mille, 73 - 50131 Firenze

Corte d'Appello Milano Sez. II Sent., 03/09/2019   DANNO NON PATRIMONIALE  SANITA' E SANITARI Responsabilità professionale Il paziente che propone domanda risarcitoria in relazione al danno da lesione della salute verificatosi per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato. In tal caso, peraltro, il paziente è tenuto ad allegare, altresì, che tra il permanere della situazione patologica e le conseguenze dell'intervento

Tribunale Firenze Sez. I, 21/06/2018 Me.Ot. e altri DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE Congiunto (morte o lesione del) SANITA' E SANITARI Sanità, in genere Sussiste la responsabilità della struttura sanitaria nel caso di omesso omesso immediato trasferimento del paziente presso un ospedale specializzato ed attrezzato per il trattamento delle patologie del paziente. Tale condotta omissiva configura, infatti, un inadempimento all'obbligo di intervento gravante sull'ente ospedaliero, che impone l'adozione di tutte le misure di emergenza necessarie alla cura del paziente. Nicola Boschi  Avvocato https://avvocatoboschifirenze.it/

Cass. civ. Sez. III Ord., 30/11/2018, n. 30998 SANITA' E SANITARIResponsabilità  professionale In tema di  responsabilità medica, una omissione è causa di un danno quando, se fosse stata tenuta la condotta alternativa dovuta, quest'ultimo non si sarebbe verificato "con più probabilità che no" (c.d. regola della preponderanza dell'evidenza); questa regola è soddisfatta quando, tra tutte le teoricamente possibili cause del danno, la condotta omissiva colposa fu quella più probabile non in assoluto, ma in relazione alle suddette altre possibili cause. (Nel caso di specie, la Corte d'appello, chiamata a compiere tale valutazione, negava che una più tempestiva cura avrebbe potuto avere "serie ed apprezzabili" possibilità